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Olio: le disposizioni in vigore con la legge anti contraffazione dell’extra vergine
Il sistema olivicolo oleario italiano - afferma Unaprol - è una grande biodiversità con una propensione per la qualità che ne hanno fatto un unicum nel panorama mondiale. Per questo va sostenuto e difeso con norme che assicurino trasparenza del mercato e correttezza dell’informazione nei confronti dei consumatori. Nella competizione globale le imprese olivicole italiane hanno bisogno di recuperare, come elemento di competitività, il legame con il territorio e l’origine certa del prodotto.
Un binomio indissolubile che non può essere confuso sullo scaffale sempre con la logica del discount e del tre per due. Per tutelare L’identità del vero olio italiano è in vigore la Legge Mongiello meglio conosciuta come legge salva made in Italy. Di seguito un’analisi dell’articolato normativo della legge che ebbe origine da una proposta di legge presentata a Roma nella primavera del 2012 da Coldiretti, Unaprol e fondazione Symbola. La proposta fu subito fatta propria dal Parlamento (prima firmataria la parlamentare Colomba Mongiello all’epoca senatrice, oggi onorevole), e trasformata in legge dello Stato in pochi mesi.
Art. 1 – ETICHETTE - Contrasta la scarsa leggibilità delle etichette. I consumatori devono sapere esattamente cosa portano in tavola. I caratteri delle lettere riportanti l’origine dell’olio dovranno essere ben visibili rispetto al colore del fondo. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro o Paese terzo, la dicitura va preceduta dal termine «miscela», stampato anch’esso in maniera ben evidente rispetto alle altre indicazioni.
Art. 2 – PANEL TEST - Per assicurare le caratteristiche qualitative dell’olio è attribuito valore probatorio nei procedimenti giurisdizionali al panel test. In questo modo sarà più facile smascherare gli oli difettati in commercio.
Artt. 4, 5, 6 - MESSAGGI INGANNEVOLI con questi articoli si disciplina il divieto di pratiche commerciali ingannevoli e si stabilisce l’illiceità di questi marchi. Si impedisce in sostanza la registrazione come marchi d'impresa di segni idonei a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. È oltremodo efficace l’applicazione dell’art.517 (reclusione fino ad un anno o 20 mila euro di multa), del codice penale per chi adotta messaggi ingannevoli.
Art. 7 – Rappresenta un compromesso tra gli attori del settore per l’immissione diretta sul mercato del prodotto offerto al consumatore finale che ha scade a 18 mesi dalla data di imbottigliamento. Adeguate le sanzioni per le violazioni.
Art. 10 – Intensifica la collaborazione con gli uffici di frontiera per monitorare i flussi degli oli di oliva vergini che entrano nel nostro Paese.
Artt. 8, 9, 10, 11 – questi articoli si riferiscono alle norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza. Bene l’articolo 8 sui poteri di vigilanza alle autorità garante della concorrenza; l’articolo 9 che previene le frodi nell’applicazione del TPA (traffico di perfezionamento attivo). L’articolo 10 contro il segreto delle importazioni agroalimentari ed il successivo articolo 11 che concerne la materia delle vendite sottocosto degli oli di oliva extra vergini.
Artt. 12, 13, 14, 15, 16 – Riguardano le norme che disciplinano il contrasto alle frodi. In particolare l’art. 12 – dispone che venga accertata la responsabilità penale di eventuali comportamenti illeciti da parte di taluni soggetti e che la stessa responsabilità, in caso di accertamento, venga estesa all’ente che questi soggetti rappresentano. L’art. 13 – prevede sanzioni accessorie per il delitto di contraffazione di IGP o DOP. L’art. 14 rafforza gli istituti processuali investigativi che prevedono: la pubblicità della condanna sui quotidiani nazionali e il divieto per cinque anni di operare nel settore. a confisca di beni e denaro per il condannato che non possa giustificarne la provenienza. L’art. 15 – dispone sanzioni accessorie in caso di condanna per adulterazione o contraffazione con l’esclusione da contributi pubblici finanziamenti o mutui agevolati e divieto di svolgere attività imprenditoriali. L’art. 16 dispone l’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale.
L’art. 17 dispone, infine, l’invarianza degli oneri e l’entrata in vigore della legge il giorno dopo la pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.
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