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Il "salame felino" apre la pista alla tutela "local" dei prodotti non comunitari
La Corte di Giustizia Ue, interpellata dalla Cassazione nell'ambito del processo Assica/Kraft contro l'Associazione del "Salame Felino", ha stabilito che non ci sono impedimenti a tutelare a livello nazionale un alimento che non ha il marchio Ue
Roma- Nessun divieto a tutelare a livello nazionale un prodotto agricolo non registrato nella lista comunitaria delle denominazioni geografiche europee. A deciderlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea su una causa fra Assica e Kraft contro l'Associazione fra produttori per la tutela del 'salame Felino', che prende il suo nome dalla cittadina di Felino, comune situato in provincia di Parma.
La Cassazione si e' rivolta alla Corte di giustizia Ue per chiarire se il regolamento europeo tutela la denominazione geografica priva di registrazione comunitaria. Nella sua sentenza la Corte ricorda che, per poter godere del regime di protezione del regolamento, e' indispensabile la registrazione comunitaria delle denominazioni geografiche. Di conseguenza una denominazione geografica priva di registrazione non puo' godere del regime di protezione previsto dal regolamento. Tuttavia il regolamento non impedisce che si applichi un regime di protezione delle denominazioni geografiche che si colloca al di fuori del suo ambito di applicazione.
Il regolamento comunitario 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, si spiega dalla Corte, "non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria. Quest'ultima puo' essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica", a condizione che l'applicazione non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento e che non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci. Circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.
LA BATTAGLIA GIUDIZIARIA
La guerra giudiziaria sul Salame Felino si protrae ormai da 16 anni e vede l'Associazione fra i produttori contrapporsi a Kraft e Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica). Nel frattempo, nel marzo 2013, il Salame Felino ha ottenuto la registrazione come Igp, secondo il regolamento comunitario. Tuttavia per i fatti pregressi, presi in considerazione dal procedimento, valgono le considerazioni della sentenza odierna. Nel gennaio 2013 (quindi due mesi prima dell'ottenimento dell'Igp), la Cassazione si era rivolta ai giudici di Lussemburgo per chiarire se il regolamento Ue tutela la denominazione geografica priva di registrazione comunitaria.
Era il 1998 quando l'Associazione fra produttori per la tutela del Salame Felino aveva portato la Kraft dinanzi al Tribunale di Parma per concorrenza sleale, lamentando che aveva posto in vendita un salame denominato Salame Felino, prodotto in Lombardia, a Cremona, ossia al di fuori del territorio della regione di Parma. Dodici altri produttori erano intervenuti a sostegno dell'Associazione fra i produttori del Salame Felino. Mentre L'Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) era intervenuta a sostegno della Kraft. Nel 2001 il Tribunale di Parma ha ritenuto che l'Associazione fra produttori non potesse avvalersi della regolamentazione europea (in quanto la denominazione Salame Felino non costituiva ne' una denominazione di origine protetta, ne' un'indicazione geografica protetta), ma della protezione fornita dal decreto legislativo italiano n. 198/1996 sulla tutela della proprieta' industriale. Ha quindi condannato la Kraft per atto di concorrenza sleale. A seguito della condanna, Assica e Kraft avevano impugnato la sentenza in Cassazione.