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Le aringhe delle Isole Faroer fanno perdere la pazienza all'Unione europea
L'esecutivo di Bruxelles impone il divieto di importare prodotto prelevato dagli stock atlantico-scandinavi e catturati sotto il controllo dell'arcipelago che si trova nel nord dell'oceano Atlantico tra la Scozia, la Norvegia e l'Islanda
Roma- Questa volta non si scherza più. Dopo gli avvertimenti degli ultimi mesi la Commissione europea ha deciso di usare il pugno di ferro contro le Isole Faroer . Al centro dello scontro lo sfruttamento indiscriminato degli stock ittici. E’ stato deciso quindi da Bruxelles, per contrastare il fenomeno, di imporre il divieto di importare aringhe e sgombri prelevati dagli stock atlantico-scandinavi e catturati sotto il controllo delle Isole Faroer, oltre ai prodotti della pesca contenenti queste specie o derivati. Il provvedimento preso prevede inoltre che le navi da pesca per aringhe e sgombri che battono bandiera delle Faroer non potranno piu' entrare nei porti Ue salvo emergenze.
''L'adozione di misure di questo tipo- ha detto il commissario Ue alla pesca Maria Damanaki, e' sempre l'ultima ratio. Le Faroer avrebbero potuto porre fine alle loro pratiche di pesca insostenibili, ma hanno deciso di non farlo''. Maria Damanaki ha inoltre avvertito che ''ora nessuno puo' piu' ignorare che l'Unione europea e' determinata a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per proteggere la sostenibilita' a lungo termine delle risorse ittiche''.
Fino al 2013, infatti, lo stock di aringa atlantico-scandinava e' stato gestito congiuntamente da Norvegia, Russia, Islanda, Isole Faroer e Ue sulla base di un piano di gestione a lungo termine e di quote prestabilite di catture. Qualche mese fa, pero' – si legge in una nota - il piccolo arcipelago legato alla Danimarca ha deciso unilateralmente di uscire dall'accordo, stabilendo autonomamente una quota oltre tre volte superiore a quella precedentemente concordata. Ora, dopo gli sforzi per arrivare a una soluzione negoziata da parte di Bruxelles, entreranno in vigore le misure di contrasto 7 giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue.