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Obbligo di origine in etichetta per riso e grano per la pasta. L’Italia è stanca di aspettare Bruxelles
Il provvedimento, firmato dai ministri Martina e Calenda, introducono una sperimentazione con una validità biennale
Roma- L’Italia accelera sull’obbligo di origine in etichetta per riso e grano per la pasta. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina e il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda hanno firmato due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.
"È un passo storico - ha dichiarato Maurizio Martina - che abbiamo deciso di compiere in attesa della piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Con questa decisione l'Italia si pone- aggiunge- all'avanguardia in Europa sul fronte dell'etichettatura, come chiave di competitività per tutto il sistema italiano. Chiediamo con ancora più forza oggi all'Unione europea- incalza di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un'opportunità da cogliere e che dovranno essere accompagnati da scelte sempre più forti per la trasparenza e la massima informazione in grado di unire al meglio protezione e promozione delle nostre esperienze agroalimentari".
LE NOVITÀ DEI DECRETI
GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
- b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
RISO
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
- a) “Paese di coltivazione del riso”;
- b) “Paese di lavorazione”;
- c) “Paese di confezionamento”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169
I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.