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Ogm, l'Italia non può imporre una aggiuntiva procedura di autorizzazione
L’Italia non può imporre una aggiuntiva procedura di autorizzazione per la messa a coltura di mais Ogm (il Mon810) già autorizzato dall’Ue in virtu' di procedure comunitarie, e neppure sanzionare penalmente colui che non vi si adegua. E’ quanto previsto un'ordinanza della Corte di giustizia Ue nell'ambito del procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, accusato di aver messo in coltura mais ogm senza previa autorizzazione nazionale.
Nell'ordinanza viene specificato che la messa in coltura di ogm quali il mais Mon 810 non può essere assoggettato a una procedura nazionale di autorizzazione'' in quanto l'impiego e la commercializzazione di quelle varieta' sono state autorizzate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri dell'Ue. Viene precisato inoltre dalla Corte di giustizia europea che uno Stato membro non puo' opporsi in via generale alla coltura sul suo territorio di Ogm, nel caso specifico il mais Mon 810, nell'attesa dell'adozione di misure di 'coesistenza' (tra produzioni biologiche e tradizionali da un lato e produzioni Ogm dall'altro) per evitare la presenza di organismi geneticamente modificati in altre colture ('articolo 26 bis della direttiva europea sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm)
L’ordinanza nasce – si spiega nel merito- per rispondere alle domande pregiudiziali dei colleghi del Tribunale di Pordenone, nel procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato, in quanto sulla stessa questione si sono gia' pronunciati nel settembre 2012, nella sentenza Pioneer Hi Bred Italia. Sentenza con cui hanno statuito il diritto a seminare mais Ogm autorizzato dall'Ue e affermato che le norme sulla 'coesistenza' non sono vincolanti per coltivazione in Europa. Fidenato e' imputato dinanzi al Tribunale di Pordenone per avere messo a coltura nella primavera del 2010 una varieta' di mais ogm Mon 810, senza avere ottenuto, per l'appunto, l'autorizzazione nazionale prevista dal decreto legislativo del 2001