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Peste suina: accordata deroga temporanea al disciplinare Cinta Senese Dop

La Cinta Senese in via straordinaria, e cioè in presenza di provvedimenti restrittivi delle autorità sanitarie, non sarà più allevata allo stato brado o semibrado, condizione fondamentale per essere “certificata” in base al disciplinare della Dop, ma potrà essere protetta da recinzioni o ospitata in apposite stalle, per scongiurare il rischio di essere infettata dalla peste suina veicolata dai cinghiali selvatici. La richiesta di deroga al disciplinare avanzata tempestivamente dal Consorzio di Tutela della Cinta Senese e approvata dalla Giunta Regionale Toscana, è stata accolta dal Ministero delle Politiche Agricole per permettere a tutti gli operatori della filiera di garantire la sicurezza dei loro allevamenti.

La modifica come si legge nel provvedimento del ministero, che avrà vigore per dodici mesi, prevede che “esclusivamente nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle autorità sanitarie in materia di biosicurezza e per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore, gli animali devono vivere:  o in appezzamenti di terreno recintati, conformemente ai criteri di biosicurezza in modo da impedire il contatto con animali, selvatici o allevati, che rappresentino fonte di possibili infezioni;  oppure, se assenti idonee recinzioni e al solo fine di salvaguardare i capi da possibili situazioni di contagio, in stabulazione all’interno di apposite strutture (stalle) nel rispetto, in ogni caso, delle norme per il benessere animale”.

Il disciplinare per gli allevamenti di Cinta indica un massimo di 1500 chili di bestiame per ettaro. D’ora in poi, fino a nuove disposizioni, gli animali potranno dunque pascolare anche in aree più piccole purché recintate, permettendo così di provvedere con urgenza alle disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione della PSA.

Per quanto riguarda l’alimentazione viene previsto che “sia l’obbligo di garantire che l’alimentazione derivi da pascolo in bosco e/o in terreni nudi seminati sia i limiti quantitativi di integrazione giornaliera non valgono nei periodi in cui risultino imposte restrizioni adottate dalle autorità sanitarie in materia di biosicurezza, per tutto il tempo in cui tali misure rimangano in vigore”. Infine sempre in presenza di restrizioni delle autorità sanitarie ”l’età minima di macellazione dei capi ai fini dell’ottenimento della DOP è di nove mesi” anziché i dodici attuali.

in data:05/03/2022

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