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Obbligo di origine in etichetta per riso e grano per la pasta. L’Italia è stanca di aspettare Bruxelles

Il provvedimento, firmato dai ministri Martina e Calenda, introducono una sperimentazione con una validità biennale

Roma- L’Italia accelera sull’obbligo di origine in etichetta per riso e grano per la pasta. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina e il ministro dello Sviluppo economico  Carlo Calenda hanno firmato due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.

"È un passo storico - ha dichiarato Maurizio Martina - che abbiamo deciso di compiere in attesa della piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Con questa decisione l'Italia si pone- aggiunge-  all'avanguardia in Europa sul fronte dell'etichettatura, come chiave di competitività per tutto il sistema italiano. Chiediamo con ancora più forza oggi all'Unione europea- incalza di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un'opportunità da cogliere e che dovranno essere accompagnati da scelte sempre più forti per la trasparenza e la massima informazione in grado di unire al meglio protezione e promozione delle nostre esperienze agroalimentari".

LE NOVITÀ DEI DECRETI

 

GRANO/PASTA

 

Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

 

  1. a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;

 

  1. b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

 

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

 

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

 

RISO

 

Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:

 

  1. a) “Paese di coltivazione del riso”;
  2. b) “Paese di lavorazione”;
  3. c) “Paese di confezionamento”.

 

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

 

ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA

 

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.

 

DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169

 

I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

in data:20/07/2017

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